.
0

Il cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei giudizi di separazione consensuale: i due orientamenti

in News

Abstract
La riforma Cartabia ha introdotto nuove norme processuali in materia di diritto di famiglia prevedendo, tra le altre, la possibilità di presentare contestualmente la domanda di separazione e di divorzio per i giudizi contenziosi. Nel silenzio normativo, i tribunali italiani discutono invece sulla possibilità di presentare in via cumulativa la domanda di separazione consensuale con quella di divorzio congiunto.
Nel presente contributo si esaminano i due orientamenti emersi a seguito dell’entrata in vigore della riforma.
Il cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei giudizi di separazione consensuale: i due orientamenti
Il nuovo art. 473bis.49 c.p.c. prevede la possibilità di cumulare la domanda di separazione personale e quella di divorzio per i giudizi contenziosi. La giurisprudenza si è pertanto interrogata sulla possibilità di estendere l’applicabilità di tale disposizione alle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.
Secondo un orientamento più restrittivo, avallato dal Tribunale di Firenze con sentenza 4458 del 15 maggio 2023, tale possibilità è da escludersi in quanto l’art. 473bis.51, regolamentando il procedimento per ricorso congiunto, non contiene alcun rinvio alla disciplina del ricorso per la separazione contenziosa.  Per altro aspetto, consentire il cumulo delle domande, pur se non espressamente previsto per i procedimenti congiunti, risulterebbe contrario al principio di indisponibilità in materia matrimoniale.
Secondo un orientamento più estensivo, avallato dal Tribunale di Verona, Sez. I, 20.06.2023, dovrebbe valorizzarsi l’interpretazione letterale dell’art. 473bis.51 c.p.c. ai sensi del quale “la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473 bis 47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte”. In tale ottica, dal momento che nell’alveo dell’art. 473bis.47 rientrano certamente i procedimenti per separazione personale e per divorzio, il rinvio operato dall’art. 473bis.51 consentirebbe di ritenere che nel  ricorso congiunto siano proponibili cumulativamente anche le domande di separazione consensuale e divorzio congiunto.
La possibilità di cumulare le domande risulterebbe inoltre più in linea con il principio di economia processuale, che ha ispirato la recente riforma del processo civile.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3542 del 5 maggio 2023, si è espresso a favore del cumulo e, in accoglimento al ricorso congiunto dei coniugi, ha pertanto dichiarato la separazione dei coniugi ricorrenti, rimettendo la causa al Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi, si pronunci sulla domanda di divorzio.
I due orientamenti sono però concordi su un aspetto della questione: se si riconoscesse l’applicabilità del cumulo delle domande si derogherebbe all’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Chi conclude per l’applicabilità del cumulo osserva che tale deroga è ammessa dalla legge stessa e sarebbe dunque legittima.
Ad ogni buon conto, il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 1 giugno 2023, viste le divergenze interpretative, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto.